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(estratto normativa)
Articolo 74: Definizioni
v) effluente di
allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di
deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi
compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;
Articolo 112:
Utilizzazione agronomica
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59 per gli impianti di allevamento intensivo di cui al
punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi
oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574
nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101,
comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come
individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità
competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.
2. Le regioni
disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla
base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive,
della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo
la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla
parte terza del presente decreto.
3. Nell'ambito della
normativa di cui al comma 2, sono disciplinali in particolare:
a) le modalità di
attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n.
574;
b) i tempi e le
modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure
semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di
comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
c) le norme tecniche di
effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
d) i criteri e le
procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di
prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio
ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al comma 1
nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche
e delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni
amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo
137, comma 15.
Articolo 133: Sanzioni
amministrative
5. Salvo che il fatto
costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui
all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui
all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
Articolo 170: Norme
transitorie
7. Fino all'emanazione
della disciplina regionale di cui all'articolo 112, le attività di
utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali
vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.
Articolo 137: Sanzioni
penali
14. Chiunque effettui
l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di
vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da
aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112,
al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al
divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto
articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o
con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui
l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui
alla normativa vigente.
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