Comune di Magliano Sabina

Polizia Locale

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UTILIZZO REFLUI ZOOTECNICI IN AGRICOLTURA
ADEMPIMENTI

Comunicazione all'Autorità Comunale competente 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività, contenente il Piano di Utilizzazione dei Reflui, con allegata documentazione agronomica e documentazione idrogeologica. (vedi Regolamento Comunale).

  NORMATIVA DI RIFERIMENTO
punto elenco

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 ;

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L.R. 06 Agosto 1999, n. 14/b - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

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Legge regionale del 23-11-2006 n. 17 - Disciplina regionale relativa al programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;

punto elenco

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 Aprile 2006;

punto elenco

Decreto Ministeriale del 19 aprile 1999 recante - "Approvazione del codice di buona pratica agricola;

punto elenco

Regolamento Comunale.

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152

 

(estratto normativa)

 

Articolo 74: Definizioni

 

v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;

  

Articolo 112: Utilizzazione agronomica

  

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.

 

2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.

 

3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinali in particolare:

a) le modalità di attuazione degli articoli 3,  5,   6 e  9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;

b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;

c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;

d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite; 

e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.

Articolo 133: Sanzioni amministrative

 

5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.

 

Articolo 170: Norme transitorie

 

7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

 

Articolo 137: Sanzioni penali

 

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

 

L.R. 06 Agosto 1999, n. 14/b  - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.   

 

(estratto normativa)


Art. 107
(Funzioni e compiti dei comuni)
 


1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

……… omissis

d) l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue delle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e delle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), ivi compresi la comunicazione dell’utilizzazione agronomica, i controlli, l’imposizione di prescrizioni e l’emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell’attività;(23a)
 

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